Nel sistema delineato dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in ambito di motivi di esclusione delle selezioni pubbliche d'appalto, può rilevare ai fini dell'espulsione dalla procedura la sussistenza di condanne, ancorchè non definitive e quindi prive di effetti escludenti automatici, o anche solo il coinvolgimento in gravi vicende di carattere penale, nei casi in cui sia valutata dalla stazione appaltante di gravità tale da incidere sulla moralità professionale del concorrente e quindi idonea ad incrinare il necessario rapporto fiduciario tra le parti contraenti. Tale valutazione può condurre ad un legittimo provvedimento di esclusione, con la dovuta precisazione che trattasi di un esame di estrema delicatezza (per gli effetti di riduzione della concorrenza che comporta e la grave limitazione della libera iniziativa economica del concorrente), rimessa all’attento vaglio della stazione appaltante e necessitante, da parte di quest’ultima, di puntuali valutazioni, argomentazioni e riscontri ...
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