Il testo dell’art. 80, comma 5 lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, per come formulato, contempla e ricomprende un'ampia nozione di “grave illecito professionale” riconoscendo alla stazione appaltante un vasto spazio di valutazione discrezionale di ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa. Del resto la norma in parola non reca una tassativa elencazione di ipotesi di grave errore professionale, sicché la stazione appaltante può addivenire all’esclusione dell’operatore economico, al di fuori di ogni tipizzazione normativa, ogni qual volta evidenzi, in esercizio della discrezionalità di cui dispone nella materia in esame, la riferibilità all’operatore di situazioni contrarie ad un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo, ritenute tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente ...
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