In ambito di appalti pubblici, la "clausola sociale" inserita nel bando va letta in senso conforme ai principi di libera iniziativa imprenditoriale, di carattera nazionale e comunitario, al fine di non risultare violativa della concorrenza e della libertà d'impresa di cui all'art. 41 della Costituzione. Ne consegue che tale clausola deve essere interpretata in modo elastico senza possibilità di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente in caso di inesatto o non puntuale adempimento da parte del concorrente, posto che l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto va integrato e compendiato con le esigenze dell’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. ..
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