TAR LAZIO (ROMA) - SENTENZA 01.09.2023 N. 13508

In caso di cumulo di domande giudiziali incardinate avanti l'A.G.A. che siano soggette a riti differenti (nella fattispecie, ordinario e speciale), trova applicazione l’art. 32 c.p.a. per il quale “È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario …”. Ne consegue che il giudizio risulta regolato dalla disciplina dettata per il rito ordinario, per cui, per il deposito del ricorso, trova applicazione la previsione sul termine ordinario di trenta giorni, di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a. ..
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