In caso di istanza d'accesso generalizzato formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, il silenzio della P.A. non è immediatamente impugnabile con il ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 116 c.p.a. ed il relativo ricorso va ritenuto inammissibile. Difatti in tali casi l'istante deve prima esperire la procedura di cui al successivo comma 7 che prevede, in caso di mancata rispposta, la possibilità di presentre una richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.Solo avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 c.p.a...
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