Va ritenuta legittima l’esclusione di un concorrente per errori gravi in precedenti appalti (nel vecchio regime, disciplinato dall'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n.163/2006) con riguardo ad una precedente risoluzione del contratto d'appalto subita in un settore assimilabile a quello di gara, ove il provvedimento sia puntellato su una chiara motivazione circa la valutazione delle circostanza e delle ragioni ragioni per cui è venuta meno la fiducia nell’impresa, senza che possa ritenersi necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale. Difatti la facoltà di esclusione disciplinata dalla lett. f) del suddetto art. 38 fa leva sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione fin dal momento genetico, dunque la relativa decisione da parte della Stazione appaltante è emanazione di un potere discrezionale come tale soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti..
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