La valutazione circa l’equivalenza di un prodotto, svolta da una commissione di gara in una procedura di selezione pubblica, costituisce espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione e può essere sindacata dal giudice solo nella misura in cui si riveli illogica, contraddittoria od irrazionale
elle gare di appalto, l’onere della prova circa l’effettivo rispetto da parte dell’offerta delle specifiche tecniche, o l’eventuale equivalenza del prodotto offerto rispetto alle stesse ex art. 68, co. 4, d.lgs. n. 163/2006, incombe all’aggiudicataria; le inerenti valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, a meno di evidenti aporie logiche o fattuali...
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