TAR VENETO - SENTENZA 16.10.2020 N. 952

In materia di appalti pubblici, lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm. e la giurisdizione del giudice ordinario va individuato nella firma del contratto, non valendo a tale scopo la mera consegna d'urgenza dei lavori, che comporta solo un’anticipazione dell’esecuzione della prestazione, ma il rapporto resta condizionato agli sviluppi del procedimento e all’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, del resto la normativa prevede all'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti che la mancata stipula prevede a favore dell’aggiudicatario esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali ...
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