In materia di appalti pubblici, lo spartiacque tra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm. e la giurisdizione del giudice ordinario va individuato nella firma del contratto, non valendo a tale scopo la mera consegna d'urgenza dei lavori, che comporta solo un’anticipazione dell’esecuzione della prestazione, ma il rapporto resta condizionato agli sviluppi del procedimento e all’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione, del resto la normativa prevede all'art. 32 comma 8 del Codice dei Contratti che la mancata stipula prevede a favore dell’aggiudicatario esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali ...
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