TAR TOSCANA - SENTENZA 08.03.2018 N. 356

E’ illegittima, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma, 8, D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dei principi di libera concorrenza, la clausola di un bando di gara per l’affidamento di un determinato servizio che, invocando generiche ragioni di economicità, limita e circoscrive la partecipazione alle sole ditte aventi sede in specifiche zone del territorio comunale e, comunque, a distanza non superiore a mt. 500 dai confini del territorio comunale, posto che una siffatta previsione della lex specialis incide immotivatamente sulla par condicio della procedura, limitando la partecipazione ed anzi favorendo solo determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine si poggi su una valutazione di proporzione con alcun interesse della P.A. ritenuto prevalente. .
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