Non è obbligato ad astenersi da una commissione di gara di un pubblico concorso, il componente (nella fattispecie, il presidente) che abbia dichiarato formalmente l''insussistenza di cause di incompatibilità, ex art. 51 c.p.c., in quanto non rileva ai fini dell'applicazione restrittiva di tale previsione, che tra il medesimo presidente ed alcuni candidati sussista una generica situazione di ostilità – ovvero difetti un rapporto di serenità – determinata da precedenti rapporti di lavoro, inidonea a qualificarsi come "grave inimicizia".
Nei pubblici concorsi vige infatti il principio per il quale il componente di commissione ha l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica ...
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