In ambito di una procedura di gara (secondo il criterio dell miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016), il giudizio formulato dalla commissione giudicatrice in ordine ai punteggi attribuiti alle offerte in seduta riservata, una volta esternato, è immodificabile. Può esser contestato, se ve ne siano i presupposti, con i consueti rimedi previsti dall’ordinamento, ossia per lo più a mezzo della proposizione di un ricorso giurisdizionale. Ma, non può ritenersi che esso sia nella disponibilità della commissione, tale da consentirle ad libitum la possibilità, in ogni tempo, di poterlo cambiare, frustrando in tal modo la stessa attendibilità del giudizio dato....
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