TAR PUGLIA - SENTENZA 08.11.2016 N. 1262

In vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs 18 aprile 2016 n. 50 le procedure di gara sono soggette alle previsioni di cui all’art. 120, comma 2 bis (introdotto dall’art. 204, comma 1, lett.b) d.lgs citato) per cui occorre procedere all’immediata impugnazione del provvedimento relativo all’ammissione delle concorrenti, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, a pena di inammissibilità dell’impugnazione dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale). La novella legislativa di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. confligge con il quadro giurisprudenziale, storicamente consolidatosi, atteso che veicola nell’ordinamento l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici – quale condizione di ammissibilità della futura impugnazione del provvedimento di aggiudicazione – anche in carenza di un’effettiva lesione od utilità concreta......
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