TAR PUGLIA - SENTENZA 02.12.2016 N. 1834

Nelle procedure di gara, in caso di contrasto tra bando e disciplinare prevalgono le disposizioni del primo, in quanto fonte normativa gerarchicamente sovraordinata rispetto al secondo. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente motivato con riferimento al fatto che la domanda di partecipazione è stata presentata in ritardo rispetto al termine indicato dalla lex specialis, nel caso in cui sussista un contrasto tra il termine indicato dal bando e quello indicato dal disciplinare di gara e la domanda sia stata presentata tardivamente rispetto alle previsioni del disciplinare ma tempestivamente rispetto al termine indicato nel bando ...
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