TAR LOMBARDIA - SENTENZA 26.02.2018 N. 218

In ambito di appalti pubblici, le condanne che devono comportare l'esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, non sono solo quelle riportate dall'impresa quale soggetto giuridico autonomo e ma anche quelle riportate dal singolo amministratore o soggetto dotato di potere di indirizzo o di controllo sull’impresa stessa. Infatti, una lettura dell’art. 80 orientata con la disciplina comunitaria e con i principi fondamentali della materia già elaborati in vigenza della precedente normativa, porta a preferire un’interpretazione estensiva, nel senso che l’esclusione può essere disposta dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la sentenza di condanna ritenuta rilevante sia relativa ad uno dei reati indicati dalla suddetta norma e anche se essa riguardi non l’impresa in sé, ma uno dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, nel cui novero va ricompreso anche il Revisore Legale (professionista o società) dell'impresa partecipante, in quanto soggetto tra quelli "dotati di poteri di direzione o di vigilanza o muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo"...
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