Non può essere legittimamente esclusa da una procedura di selezione pubblica per l'aggiudicazione di un appalto di forniture, un'impresa concorrente che si sia avvalsa della clausola di equivalenza ex art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016, ove il provvedimento di esclusione sia motivato con riferimento al fatto che la ditta ha offerto un prodotto avente marca e caratteristiche tecniche diverse da quelle espressamente indicate e richieste dalla lex specialis, nel caso in cui la concorrente abbia fornito la dimostrazione che il medesimo prodotto, alla stregua degli standard qualitativi europei, ha caratteristiche effettivamente equivalenti a quelle oggetto di fornitura.....
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