TAR LOMBARDIA - SENTENZA 06.12.2016 N. 2307

L’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell´opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l´affermazione dell´accertata abusività dell´opera; ma deve intendersi fatta salva l´ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell´abuso ed il protrarsi dell´inerzia dell´Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. In tale ipotesi si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all´entità ed alla tipologia dell´abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. Nel caso in cui siano trascorsi cinquanta anni dalla commissione del presunto abuso, pertanto, risulta illegittima l'ordinanza di demolizione che non fornisca alcuna adeguata motivazione sull’esigenza dell'abbattimento nonostante il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato ....
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