E' legittimo il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha irrogato ad un'azienda municipalizzata di trasporti locali (ATAC nella fattispecie) una sanzione pecuniaria per aver pubblicizzato, attraverso l'orario affisso nelle stazioni e pubblicato su internet, un'offerta di servizi di trasporto non corrispondente, per qualità e quantità, al servizio reso, a causa della sistematica e persistente soppressione delle corse programmate, nonchè inferiore rispetto alla programmazione prevista nel Contratto di Servizio stipulato con la Regione Lazio, posto che l'inadeguata ed intempestiva modalità di comunicazione all'utenza della soppressione delle corse costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo (artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.) ...
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