Sussiste in capo alla ditta partecipante ad una gara di appalto, il diritto di accedere alla documentazione tecnica di tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 che ha introdotto in tema di accesso nelle gare il principio della "conoscibilità progressiva" scansionata in base allo svolgimento della procedura selettiva, salve le esclusioni "senza tempo" riportate al comma 5, tra cui figurano quelle relative a segreti tecnici e commerciali a meno che non siano necessarie per la difesa in giudizio (comma 6). Dunque nel giudizio sull’accesso documentale difensivo nelle procedure di gara non occorre una specifica indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso (a differenza di quanto avviene con riferimento a chi non vi ha partecipato).....
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