TAR LAZIO - SENTENZA 14.11.2016 N. 11270

In ambito di inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, all'Autorità Nazionale Anticorruzione è attribuito un potere di vigilanza ed ispettivo, con facoltà di sospensione dei procedimenti di conferimento d'incarico, nonchè di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto. Non è, invece, riconosciuto all'ANAC alcun potere sostitutivo rispetto a quello dell'ente vigilato, che rimane l'unico competente ad assumere i provvedimenti di conferimento di incarico. Conseguentemente, va ritenuta illegittima una deliberazione con la quale l’ANAC ha ordinato al Commissario ad acta nominato dalla Regione, di annullare il provvedimento di archiviazione assunto dal responsabile anticorruzione di un Consorzio ASI, in relazione alla pretesa causa di inconferibilità dell’incarico di Presidente del medesimo Consorzio, e di avviare il procedimento sanzionatorio ex art. 18, comma 2, d.lgs. 39 del 2013 nei confronti dei soggetti che hanno eletto il soggetto interessato dalla causa di inconferibilità dell’incarico. Difatti, solo ed esclusivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente, e non anche all’ANAC, spetta il potere di dichiarare la nullità di un incarico ritenuto inconferibile ed assumere le conseguenti determinazioni....
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