Il criterio di distinzione tra subappalto in senso proprio e mero subaffidamento va individuato attraverso il carattere accessorio o meno delle prestazioni affidate al sub-contraente, in quanto l'applicazione della disciplina di cui all’art. 105 del Codice è esclusa soltanto per le prestazioni meramente strumentali e solo funzionalmente collegate con quelle oggetto del contratto (ma ad esso estranee), come tali qualificabili ai sensi del comma 2 del menzionato art. 105. Più in dettaglio, il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, mentre diversi dal subappalto sono i contratti che hanno ad oggetto quei beni e servizi dei quali l’impresa aggiudicataria necessita per poter, essa sola, eseguire la prestazione oggetto del contratto d’appalto....
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