Con riguardo al principio di precauzione in campo medico e farmacologico di cui agli artt. 116 e 177 della Direttiva 83/2011, ponendo sostanzialmente due limiti di ragionevolezza costituiti, innanzitutto, dal non fondare la propria decisione su una valutazione meramente ipotetica del rischio e, in seconda analisi in caso di incertezza, imprecisione o inconcludenza degli studi condotti, dalla necessaria esistenza di una probabilità di danno reale per la salute.
Sulla base di tale principio, la precauzione non può essere applicata per mere supposizioni, e ne consegue l'illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione del decreto del Ministero della Salute 2 dicembre 2015 (in G.U.R.I. dell'11 dicembre 2015) che ha vietato "ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti il principio attivo della efedrina, a scopo dimagrante, e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti il predetto principio attivo, a scopo dimagrante" ...
Leggi la sentenza integrale