La pratica commerciale di un distributore di biglietti per eventi che non abbia impedito sulla propria piattaforma l'acquisto da parte di pochi soggetti di gran numero di tagliandi, poi destinati al mercato secondario, non è idonea a configurare una fattispecie sanzionabile ex art. 20 comma 2 del Codice del consumo - D.Lgs. n. 206/2005 - in quanto non è provato che tale condotta abbia arrecato un vantaggio economico del professionista nel falsare in misura rilevante il comportamento economico del "consumatore utente" nè è provata come la mancata diligenza contestata abbia influenzato decisioni di natura commerciale del consumatore utente, dovendosi tenere conto della natura "emotiva" e prettamente psicologica che porta il consumatore a volere acquistare ad ogni modo i tagliandi degli eventi che gli interessano, ben sapendo che si trovano solo su un mercato "speculativo".
Va conseguentemente ritenuta illegittima una sanzione irrogata dalla AGCM su tali presupposti...
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