TAR LAZIO - SENTENZA 02.01.2017 N. 38

E’ legittimo il provvedimento del CSM che ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 174 del 1991, ha disposto la revoca dalla carica e dalle funzioni di Giudice di pace, che sia motivato con riferimento al fatto che il Giudice interessato, nonostante il grave ritardo rispetto all’obbligo di provvedere al deposito di oltre mille sentenze, ha illogicamente preferito anticipare la trattazione di numerosissimi (nella specie oltre 2.000) procedimenti seriali afferenti la medesima materia, senza provvedere a comunicare ciò alle parti processuali in violazione dell’art. 156 c.p.c. e senza fornire plausibili giustificazioni al CSM su tale anticipazione ...
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