E’ illegittima l'ordinanza di demolizione e/o rimozione di opere di arredo esterno, quali la collocazione di numerose fioriere realizzate nello spazio antistante alcuni esercizi commerciali, emessa in virtù dell'assenza di preventivo atto di assenso edificatorio da parte dell’Ente locale, posto che detti manufatti non necessitano di alcun permesso di costruire rientrando nelle attività di edilizia libera di cui al comma 1 dell'art. 6 D.P.R. n. 380/2001, o tutt'al più nel novero degli interventi per i quali è sufficiente la comunicazione di inizio lavori, ed in ogni caso non sono sanzionabili con la demolizione, comminabile solo per gli interventi assoggettati a permesso di costruire..
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