La P.A. non può escludere un concorrente da un concorso pubblico, in ragione del fatto che la sua domanda di partecipazione, contrariamente alle previsioni del bando, sia corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento senza sottoscrizione, nel caso in cui quella domanda sia stata trasmessa dall'aspirante candidato tramite la personale casella p.e.c. all’indirizzo p.e.c. all’uopo indicato dalla lex specialis.
Difatti, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 82/2005, la sottoscrizione è sicuramente necessaria per la presentazione dell’istanza telematica, ma con la sola allegazione senza sottoscrizione della copia del documento di identità...
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