TAR CAMPANIA - SENTENZA 08.03.2018 N. 1445

La P.A. non può escludere un concorrente da un concorso pubblico, in ragione del fatto che la sua domanda di partecipazione, contrariamente alle previsioni del bando, sia corredata dalla copia di un valido documento di riconoscimento senza sottoscrizione, nel caso in cui quella domanda sia stata trasmessa dall'aspirante candidato tramite la personale casella p.e.c. all’indirizzo p.e.c. all’uopo indicato dalla lex specialis. Difatti, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 82/2005, la sottoscrizione è sicuramente necessaria per la presentazione dell’istanza telematica, ma con la sola allegazione senza sottoscrizione della copia del documento di identità...
Leggi la sentenza integrale

Dove siamo

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.