E' contraria alla normativa comunitaria (direttiva n. 2004/18/CE) la previsione dell'art. 155 D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 118 D.Lgs. n. 163/2006) che limita al trenta per cento la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi e al venti per cento la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione. Ne consegue che non risulta applicabile ad una gara di appalto, in quanto contraria al diritto europeo, la disciplina sopra richiamata, non potendosi disporre l’esclusione dalla gara di una ditta che abbia indicato per le prestazioni lavorative affidate in subappalto un ribasso di oltre il venti per cento rispetto a quello praticato dal medesimo concorrente nei confronti dei propri dipendenti diretti. ....
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