Negli appalti pubblici il divieto di modificazione soggettiva dettato dall’art. 37, comma 9 e commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 163/2006 ha il solo scopo di consentire alla P.A. appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, in grado di impedire o vanificare tali verifiche preliminari.
Ciò chiarito, deve rilevarsi come ormai l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, recependo l’art. 72 della direttiva 2014/24/Ue e l’art. 89 della direttiva 2014/25/Ue, prevede al comma 1, lett. d, n. 2, la possibilità di modifica del contratto in corso qualora all’aggiudicatario iniziale succeda “per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni acquisizione o insolvenza, un altro operatore che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto”.
Dunque nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale si è inteso agevolare la continuazione dell’esecuzione del contratti pubblici già stipulati...
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