Nelle gare di appalto, l’incameramento della cauzione provvisoria è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione - nè del giudice in sede contenziosa - in relazione ai singoli casi concreti, e pertanto non rilevano, nè possono essere efficacemente addotte in impugnativa giurisdizionale, eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione....
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