La responsabilità della P.A. per illegittimità provvedimentale va ricondotta alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per la quale si applica la teoria della "causalità alternativa ipotetica" ma solo in relazione agli illeciti omissivi, per i quali occorre infatti stabilire se l’evento dannoso non si sarebbe verificato se il preteso responsabile avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, mentre detta teoria è priva del suo presupposto rispetto ad illeciti commissivi, quali quelli derivanti dalla formazione di atti amministrativi illegittimi, in relazione ai quali l’accertamento del giudice deve colmare il nesso di causalità giudicando se tali atti possano aver costituito la causa del danno lamentato.
A tale proposito, va rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se, in caso di affidamento diretto, senza gara, di un appalto, spetti il risarcimento danni per equivalente derivante da perdita di chance ad una impresa concorrente che avrebbe che potuto concorrere quale operatore del settore economico ...
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