La costituzione del diritto di uso pubblico su strada privata non si configura tramite meri fatti concludenti, bensì al contrario necessita di un titolo idoneo a detto scopo. Ne consegue che la prova dell’esistenza di una servitù di uso pubblico non può fondarsi su presunzioni semplici o dalla circostanza fattuale dell'uso pubblico della strada, ma necessariamente presuppone un atto pubblico o privato, quali un provvedimento amministrativo, una convenzione fra proprietario ed Amministrazione o un testamento. Dunque, affinché una strada privata possa essere considerata di uso pubblico, non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario ...
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