In urbanistica ed edilizia, nell'ambito di rilascio del permesso di costruire in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in caso di trasmissione tardiva del parere paesaggistico, ex art. 146, d.lgs. 42/04, da parte della Soprintendenza, deve ritenersi preferibile aderire all'orientamento giurisprudenziale che attribuisce come conseguenza del ritardo non già la consumazione del potere, ma la trasformazione del valore del parere da vincolante in non vincolante, con la conseguente possibilità per l’Autorità procedente di poterne prescindere e con l’obbligo di motivare qualora invece ritenga di adeguarsi al suo contenuto..
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