CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 07.03.2022 N. 1617

In ambito di gare d'appalto, il divieto di confusione e commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione dell’offerta deve essere applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, non potendo negarsi la legittimità di criteri di valutazione volti a premiare caratteristiche organizzative o di esperienza dell’impresa in specie negli appalti di servizi, a maggior ragione quando i criteri premiali basati sull’esperienza non siano preponderanti nella determinazione complessiva del punteggio tecnico. Inoltre, l’art. 95 comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nell’elencare gli elementi che possono costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo a caratteristiche proprie e soggettive dell’impresa, tra cui “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto” (lett. e), come nel caso in esame (appalto di servizi di vigilanza e controllo degli accessi ai varchi pubblici del proto di Livorno...
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